Sui referendum si tende a votare "schierati".
Ma se entriamo nel merito vediamo che votare SI è proprio utile
Cominciare dal "Referendum 3" (quello sulla durata massima dei contratti di lavoro) può stimolare la curiosità, perché mette in evidenza una grossolana bugia di un noto sindacato che si è schierato contro i referendum.
Vediamo ...
Referendum 3
“Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine
al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e
rinnovi”
Quesito:
“Volete voi che sia abrogato
il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81,
avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non
superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma
comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”,
alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla
lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il
31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva
individuate dalle parti;” e alle parole “b-bis)”;
comma 1-bis, limitatamente alle parole “di
durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla
data di superamento del termine di dodici mesi”;
comma 4, limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo
quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”;
Articolo 21, comma 01,
limitatamente alle parole “liberamente nei primi
dodici mesi e, successivamente,”?
Art 19
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
b)
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene,
Art. 21 - Proroghe e rinnovi
01. Il contratto può essere prorogato e rinnovato
Chi ha vissuto di persona (o tramite famigliari e/o amici) la realtà dei contratti di lavoro a termine, sa che sovente questa norma porta a condizioni di lavoro inutilmente frustranti, vessatorie
E questo ci fa vedere che quel sindacato che dice che i temi sono importanti, ma bisogna affrontarli con al contrattazione sindacale, mente grossolanamente.
Potete votare convintamente, serenamente e pacatamente SI
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