Nel ultimo post, Riparliamo di sicurezza sul lavoro. ho segnalato alcune criticità.
Tra l'altro ho anche citato l'annosa questione della richiesta di "più risorse agli ispettorati del lavoro", recentemente condita anche con la "concorrenza con le ASL".
Anche qualche amico sindacalista, quando gli chiedevo un parere sulle affermazioni fatte anche da leader sindacali, e gli spiegavo quale era l'assetto della vigilanza per la sicurezza sul lavoro, spazientito mi ha più o meno risposto
"Se dicono che servono risorse per la sicurezza sul lavoro per gli "Ispettorati del lavoro", vorrà dire che qualche competenza ce l'anno!"
Quando gli ho detto "Allora la prossima volta per un esposto vai all'Ispettorato e non venire allo SPreSAL" non ho più avuto risposta.
Ora, per evitare fraintendimenti, gli Ispettorati del Lavoro (che poi non si chiamano più così, ma non importa ....) svolgono una funzione importantissima per chi lavora. E per molti il lavoro è diventato più difficile e frustrante non solo per come si è evoluto il mondo del lavoro, ma anche a causa di una legislazione quantomeno ipocrita.
Porre la questione, non significa voler "difendere orticelli" o desiderare di operare in modo separato.
Significa solo considerare che le funzioni pubbliche per la sicurezza e la salute sul lavoro richiedono azioni talvolta molto semplici, tal altra molto complesse, ma in ogni caso occorre che si operi secondo un disegno coordinato.
Senza tanta fuffa, ma con molto pragmatismo.
Se vogliamo vale il principio del pensare globalmente ed agire localmente. Ma per questo, rimando ad altri post ...
Tanto per cominciare, però, occorre conoscere cosa prevede la normativa. Anche perché il modello italiano ha funzionato. Talvolta anche bene...
Per chi ha voglia, riporto qui sotto l'articolo 13 del D.Lgs 81/08 che definisce le competenza in materia di vigilanza per la sicurezza sul lavoro...
Carlo
Articolo 13 -
Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del
trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo
economico, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali
dalle Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del
presente articolo, nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di
polizia e dei vigili del fuoco la
vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi
sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.
2. Ferme
restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione
vigente al personale ispettivo del
Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile
1974, n. 191, lo stesso personale esercita l’attività
di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del
coordinamento territoriale di cui all’articolo 7:
a) attività
nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in
particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi,
montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie,
anche comportanti l’impiego di esplosivi;
b) lavori
mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori
attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, e, adottato sentito il comitato
di cui all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull’applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
3. In
attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza
sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a
bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità
portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a
bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché
ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le
Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i
predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e
per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che
riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi
istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i
rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente
articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche
amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.
6. L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo
di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa
ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, integra l’apposito capitolo
regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta
dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E’
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 64 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n, 303, con riferimento agli organi di vigilanza
competenti, come individuati dal presente decreto.
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