
Renzi e tutto il PD schierato con lui, mente. Mente spudoratamente!
Dopo essersi opposto con forza alle richieste interne di restituire agli elettori il voto per il Senato, si è reso conto che deve tentare il tutto per tutto per sperare di vincere.
E così, si mette a raccontare che i Senatori saranno eletti direttamente dai cittadini .... e fa vedere il fac-simile di scheda elettorale.
Anche se c'è vuole disperatamente credere a Renzi, si tratta di una minoranza (a cui comunque dedico questo post, io ho sempre fiducia...).
La maggior parte delle persone con cui ho parlato oggi, invece,aveva chiaramente capito che Renzi non solo li stava asfissiando, ma che li voleva prendere per i fondelli. E quindi votavano NO.
Ma dato che penso che sia importante votare con la testa e non con la pancia, ho spiegato (ed era facile) che se anche Renzi volesse fare una Legge che preveda l'elezione diretta dei Senatori, non potrebbe. Quella legge sarebbe incostituzionale.
L'ultimo comma prevede che con legge approvata da entrambe le Camere sono definite le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci.
Ma queste modalità non possono prescindere dal fatto che dovranno essere i consigli regionali ad eleggerli.
Per chi avesse dei dubbi, l'abrogazione dell'art. 58 glieli toglie definitivamente. L'art. 58 infatti prevedeva l'elezione dei Senatori a suffragio universale e diretto dagli elettori
Insomma Renzi ed i renziani, mentono spudoratamente. Basta un poco di amor proprio per verificare e votare NO.
Carlo
Art 57
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Art 57
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Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
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Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
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I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
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Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
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Abrogato
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Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
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Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
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La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
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La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
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La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
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Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.
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Art 58
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Art 58
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I senatori sono
eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
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Abrogato
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Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di
età.
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Abrogato
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