La legge
costituzionale 1/2012 "Introduzione
del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale" è la legge che ha modificato la costituzione italiana, modificando gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, inserendo nella Carta il principio del pareggio
di bilancio. La legge costituzionale è entrata in
vigore l'8 maggio 2012, ma le sue disposizioni hanno avuto effetto a partire
dall'anno 2014.
Pensate se Renzi avesse modificato gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. Qualcuno dirà "Ma li ha modificati!"
Sì, ma li ha modificati per altri aspetti, direi peggiorandoli per su diverse cose.
Se avesse modificato gli articoli 81, 97, 117 e 119 riportandoli al testo precedente alla legge 1/2012, avrebbe creato non poche difficoltà a chi vuole votare no!
Ma Renzi li ha modificati, ma non in tal senso.
Tanto per dire, quando si cambia, si può andare in direzioni differenti.
Per fortuna Renzi, almeno questo patema, non me l'ha causato
Carlo
Per gli appassionati
Articolo 1
1.
L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Articolo 81
«Lo
Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio,
tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli
effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi
per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del
bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le
spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge
costituzionale».
Renzi l'ha modificato .... Confermandolo e modificando solo
il testo per adeguarlo al passaggio delle competenze alla sola Camera dei
deputati.
Articolo 2
1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo
comma è premesso il seguente: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la
sostenibilità del debito pubblico».
Renzi ha modificato un'altro
comma, lascaindo invariato questo
Articolo
3
1. All'articolo 117
della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma,
lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;»
sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»;
b)
al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse;
Renzi l'ha modificato .... ed il testo diventa "moneta,
tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi;
tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci
pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
di male in peggio ...
Articolo
4
1.
All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono
aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea»;
b)
al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di
ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio».
Ahimé, Renzi non l'ha modificato
Articolo 5
1.
La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per
il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a)
le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b)
l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni,
distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico,
all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c)
il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b)
del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno
lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d)
la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e
delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo
81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il
ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo
economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del
presente comma sulla base di un piano di rientro;
e)
l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli
equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e
prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica;
f)
l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia
costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di
analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione
dell'osservanza delle regole di bilancio;
g)
le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo
economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del
presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre
ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei
livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai
diritti civili e sociali.
2.
La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
a) il contenuto della
legge di bilancio dello Stato;
b) la facoltà dei
Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai
sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come
modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
c) le modalità
attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del
debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
3.
La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.
4. Le Camere, secondo
modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di
controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra
entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche
amministrazioni.
ArArticolo
6
1. Le disposizioni di
cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio
finanziario relativo all'anno 2014
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