Ma quanto beve l'insegnante?

Ieri un'amica insegnante, ha "postato" un commento  sugli alcoltest agli insegnanti. 
Credo che sia giusto scandalizzarsi, sia per l'inutilità degli accertamenti, sia per il costo. 150 euro a persona, possono sicuramente essere impegnati meglio per la sicurezza e la salute nella scuole.

Tutto comincia con l’emanazione della Legge 30 marzo 2001, n.125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18-04-2001)
Chi ha voglia può leggersi il testo completo.
Qui mi limito agli aspetti più interessanti.
Le finalità della legge  riportate all’art 2 sono condivisibili. 
“Art. 2.  (Finalita')
La presente legge:
a)   tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
b)   favorisce l'accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;
c)   favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
d)   promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati;
e) favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di automutuo  prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.”

Per quanto stabilito dalla legge, anche le disposizioni per la sicurezza sul lavoro possono essere considerate condivisibili.
Molti “addetti ai lavori” non sentivano il bisogno di questa normativa, per almeno 2 ragioni:
-       per un verso l’abuso di alcol era già gestibile con l’art 5 dello Statuto dei lavoratori (L 300 del 1970) e il problema era in evidente riduzione.
-       Per altro verso la norma contribuiva a modificare la figura del medico competente, da medico che opera per la tutela della salute dei lavoratori, sia pure come consulente del datore di lavoro, a medico adibito a controllo dei lavoratori.
Comunque, ....  la norma prevede che:
“Art.15.    (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1.   Nelle attività  lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2.   Per le finalita' previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.”

5 anni dopo, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha emanato il  “Provvedimento 16 marzo 2006” (pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale N. 75 del 30 Marzo 2006)    “Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540)”.


Chi vuole può leggersi tutto, ma in questa sede ci interessano le mansioni individuate come ad altro rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità  o la salute dei terzi.

Allegato I
Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità  o la salute dei terzi.
1) attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
b)   conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
c)   attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
d)  fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
e)  vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f)  direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a)  addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
c)  personale ferroviario  navigante sulle navi del gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  con esclusione del personale di carriera e di mensa;
d)   personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
f)  conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g)  personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.


Passano altri 6 anni, e la Regione Piemonte (dopo che si è tentato di introdurre elementi di buon senso), ha definito la materia con la  Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 21-4814.  Anche in questo caso, chi si vuole fare del male, può leggere il testo integrale.
Per buona pace dei Dirigenti scolastici ( e non solo), è stata successivamente emanata una nuova  Deliberazione della Giunta Regionale, la  DGR 26 ottobre2015, n. 29-2328

Per un verso mi chiedo come mai ci si agiti tanto, visto che sicuramente il datore di lavoro (nel caso delle scuole il dirigente scolastico) anche tramite il medico competente ha -sicuramente - preventivamente provveduto ad in formare i lavoratori occupati nelle mansioni a rischio (tutti gli insegnanti) sui seguenti temi:
-  l’obbligo che il tasso alcolemico durante il lavoro debba essere pari a “zero”;
-  il divieto di assunzione dell’alcol durante l’attività a rischio, nel periodo precedente l’inizio di tale attività, tenendo conto dei tempi che l’organismo impiega per lo smaltimento dello stesso (2 ore circa per smaltire 1 unità alcolica);
-  il fatto che l’alcol non possa essere assunto durante i turni di reperibilità nelle attività lavorative a rischio;
-  le conseguenze del mancato rispetto del divieto di assunzione e del riscontro di un’alcolemia positiva;  
-  al significato della sorveglianza sanitaria finalizzata alla verifica dell’alcol-dipendenza;
-  le possibilità di invio per ulteriori controlli presso i servizi alcologici dei DPD;

   la possibilità di accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate.


Perché gli alcol test sono inutili?
Come in altri casi. se in una popolazione esiste un problema di salute, si possono adottare test per individuare i casi. Tralasciando problemi di sensibilità e specificità dei test (di poco interesse in questi casi) la scelta dipende fondamentalmente dalla frequenza e dalla gravità del problema.
Se ciò che cerchiamo è molto raro, avremo costi alti e benefici piccoli. Qualcuno può obiettare che i test costituiscono un fattore di deterrenza. Tantovero che i lavoratori non devono essere avvisati.
Ma la domanda a monte "Quanti sono i lavoratori che vengono a lavorare dopo avere bevuto?" e Poi: "Quanto è grosso il problema di un lavoratore che a pranzo ha bevuto mezza lattina di birra?". Nel caso degli insegnanti il rischio non è sicuramente quello degli infortuni. Il rischio è la "sicurezza, l'incolumità  o la salute dei terzi?"
Esistono sicuramente insegnati che hanno "problemi da alcol". Si pososno aprpezzare facilmente. e si possono affrontare con la normativa previgente (art 5 L 300/70)
Ma c'è qualcosa di più importante da fare?
Di tutto. In una scuola mi preoccuperei da avere vetri infrangibili, finestre che non si scardinano, impianto elettrico sicuro e controllato, di avere armadi tassellati al muro, di fare le esercitazioni di evacuazione, di avere parapetti di altezza adeguata, di avere le strisce antiscivolo sui gradini, di proteggere spigoli e sporgenze nei luoghi di transito e nelle palestre, di non chiudere con catenacci le uscite antincendio. E ovviamente aule e spazi per l'attività didattica di dimensioni adeguate, banchi adeguati.
Lascio il resto alla vostra fantasia ed esperienza
Carlo

P.S.: le controsoffittature, secondo me, sono un'altra storia. 




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