L'art 20 della L 833/78 ha definito le attività di prevenzione e anche se un po' vecchio continua ad essere attuale.
L'articolo 20 della legge 833/78 (riforma sanitaria) ha indicato un quadro di attività che definisce un modello razionale per lo sviluppo delle attività di prevenzione del Sevizio pubblico.
L'articolo 20 della legge 833/78 (riforma sanitaria) ha indicato un quadro di attività che definisce un modello razionale per lo sviluppo delle attività di prevenzione del Sevizio pubblico.
E' implicio un approccio secondo criteri di priorità e le funzioni di vigilanza, attribuite con l'articolo 21, sono fortemente inserite in questo contesto.
Il DPCM 17Dicembre 2007 "Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recante: Patto per la tutela della salute e la
prevenzione nei luoghi di lavoro" aggiorna i criteri definiti dall'art 20 della 833 confermando il lavoro secondo criteri di priorità, la progettazione e la programmazione il coinvolgimento della parti sociali. Ma il DPCM 17 dicembre 2007, pur con molti aspetti positivi, presenta anche molti obiettivi velleitari.
Il DPCM 17Dicembre 2007 "Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recante: Patto per la tutela della salute e la
prevenzione nei luoghi di lavoro" aggiorna i criteri definiti dall'art 20 della 833 confermando il lavoro secondo criteri di priorità, la progettazione e la programmazione il coinvolgimento della parti sociali. Ma il DPCM 17 dicembre 2007, pur con molti aspetti positivi, presenta anche molti obiettivi velleitari.
Carlo ProiettiIntendiamoci, la conduzione di attività di prevenzione pensate e realizzate sulla base di criteri razionali continua ad avvenire in molte ASL. ma diventa sempre più difficile a causa di obiettivi non ponderati e dalla mancanza di coerenza tra obiettivi e risorse.
20. (Attività di prevenzione). - Le attività di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di
nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di vita e]
di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al
fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui
all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei
registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti compiti
sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine,
impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel
territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni
definite dall'articolo 14 (6);
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro
conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di
residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento
comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti
informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze
sindacali;
c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di
rischio ed al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro, in
applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio
delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d)
ed e) dell'articolo 7 (6);
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende
di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro
caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e
sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di
insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le
esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e
di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di
prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla
lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si
avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia dei
presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia
degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e
funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro,
concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure
necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da
specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze
verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore
di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi
collettivi applicati nell'unità produttiva.
(6) Si ricorda che il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (G.U. 5 giugno
1993, n. 130), in seguito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio
1993, ha abrogato l'articolo 20 primo comma, della presente legge, alla
lettera a) e c) limitatamente ai termini "di vita e".
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